Statuto
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2016-09-19T11:01:49+02:00
Statuto Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA)
Art. 1 – Costituzione del CUIA
- Su iniziativa dell’Università di Camerino è costituito il Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.).
- Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Art. 2 – Sede
- Il Consorzio ha sede presso l’Università degli Studi di Camerino e può costituire sedi operative sia in Italia che all’estero.
Art. 3 – Università consorziate
- Inizialmente quelle intervenute nell’atto costitutivo.
- Possono aderire al Consorzio anche altre Università italiane, previa deliberazione dell’Assemblea che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e di quelle programmate, purchè coerenti con le finalità del Consorzio stesso.
Art. 4 – Scopo
- I principali compiti istituzionali che il Consorzio intende realizzare sono:
- promuovere e sostenere progetti di cooperazione interuniversitaria tra le università italiane e argentine;
- promuovere e sostenere la mobilità sia tra gli studenti italiani che argentini, sia tra il personale docente e amministrativo;
- favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio nei vari livelli rilasciati dalle università italiane e argentine in accordo con le autorità accademiche e governative dei due Stati, sia attraverso l’utilizzo del sistema dei crediti formativi, sia attraverso il rilascio di titoli congiunti;
- costituire una banca dati sulle iniziative di cooperazione nel campo della ricerca e dell’alta formazione tra università italiane e argentine;
- studiare forme di applicazione e di sviluppo dell’e-learning e delle teleconferenze come strumenti essenziali di supporto alle forme tradizionali della didattica;
- avviare altre attività che sarà interesse comune sviluppare e che siano compatibili con le iniziative e le finalità del Consorzio;
- promuovere la costituzione di un Centro universitario in Argentina.
- Il Consorzio può inoltre:
- eseguire studi, ricerche e consulenze per conto di enti pubblici e privati, nonché erogare a terzi servizi di cui sia divenuto organizzatore o gestore in funzione del raggiungimento dei compiti istituzionali;
- svolgere le attività elencate ai commi precedenti del presente articolo anche in altri paesi dell’America Latina;
- compiere, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell’art. 1, le operazioni finanziarie, commerciali, bancarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate necessarie o utili dall’organo amministrativo per il conseguimento dello scopo del Consorzio;
- svolgere ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo del Consorzio.
Art. 5 – Programmazione
- L’attività del Consorzio è organizzata sulla base dei piani pluriennali formulati dalle università consorziate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili o acquisibili nell’ambito dei programmi di cooperazione nazionale, europea ed internazionale.
Art. 6 – Durata
- Il Consorzio ha la durata iniziale di nove anni a decorrere dalla data di firma dell’atto costitutivo e può essere prorogato alla scadenza, previa deliberazione dell’Assemblea dei consorziati.
- E’ ammesso il recesso di ciascuna delle Università consorziate previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
Art. 7 – Il patrimonio
- Le università di cui all’articolo 3 del presente statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con una somma di euro 14.239 ciascuna, che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo. Ogni altra università che entri a far parte del Consorzio successivamente alla sua costituzione è tenuta al versamento di una quota stabilita dall’Assemblea.
Art. 8 – Finanziamenti
- Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale di:
- contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR, da amministrazioni statali e da enti pubblici e privati italiani, stranieri od internazionali;
- specifiche assegnazioni erogate in relazione ad accordi internazionali stipulati dal MIUR, da altre amministrazioni statali, da enti pubblici e privati;
- eventuali quote e contributi delle università consorziate per il funzionamento del Consorzio;
- proventi derivanti dall’attività di ricerca e di studio sulla base di commesse, contratti o convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti o istituzioni pubbliche o private;
- eventuali lasciti, donazioni, legati e liberalità.
Art. 9 – Organi
- Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Scientifico;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 – L’Assemblea
- L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ognuna delle università consorziate.
- L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata o lettera e-mail (quest’ultima con prova di avvenuta ricezione) ai singoli membri e spedita almeno 8 giorni prima di quella convocazione. In caso di urgenza, il predetto termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni. L’assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente in seduta straordinaria per l’esame dei problemi urgenti e indifferibili ogni qualvolta sia fatta richiesta dal Direttore o da 1/3 dei suoi componenti del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 degli associati. Alle riunioni dell’Assemblea partecipa il Direttore con funzione consultiva.
- L’Assemblea:
- approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione sull’attività svolta;
- elegge sei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera gli indirizzi generali dell’attività culturale e scientifica del Consorzio ed approva il piano di lavoro annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera circa l’ammissione al Consorzio delle Università che ne facciano richiesta;
- delibera a maggioranza dei componenti l’esclusione dei soggetti consorziati per morosità o altro grave motivo;
- delibera, con la maggioranza dei componenti, le modifiche al presente Statuto;
- elegge i membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti e fissa le eventuali indennità loro spettanti;
- delibera, con la maggioranza dei componenti, la proroga della durata del Consorzio o, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l’eventuale scioglimento anticipato, provvedendo, in questo caso, alla nomina del liquidatore;
- nomina i componenti del Consiglio Scientifico, avendo cura che siano in esso rappresentate le Università non rappresentate nel Consiglio Direttivo;
- L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati, purché il loro numero non superi un terzo degli aventi diritto.
Art. 11 – Il Presidente
- Il Presidente del Consorzio è nominato dall’Assemblea nel proprio seno a maggioranza assoluta e dura in carica tre anni. Convoca e presiede l’Assemblea. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio anche all’estero, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. A tal fine cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea ed assicura l’osservanza dello statuto e dei regolamenti di attuazione. Inoltre adotta tutti i provvedimenti ed esercita le funzioni che gli sono specificatamente delegate dagli organi competenti, salvo che non siano riservate ad altri organi del presente statuto. Adotta in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, salvo ratifica della stessa nella prima adunanza successiva.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall’Assemblea, dal Presidente, dal Direttore e da un rappresentante del MUR. I membri durano in carica tre anni.
- Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta del Presidente o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.
- Spetta al Consiglio Direttivo curare la gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Consorzio sulla base degli indirizzi e dei programmi di attività deliberati dall’Assemblea.
- In particolare il Consiglio:
- adotta il programma annuale di attività del Consorzio;
- predispone il bilancio di previsione, accompagnato dall’apposita relazione esplicativa dell’attività programmata;
- predispone il conto consuntivo da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori.
- predispone eventuali regolamenti di esecuzione;
- delibera in ordine agli atti di gestione amministrativa e contabile sulla base del bilancio di previsione;
- può affidare a suoi componenti l’esercizio di particolari funzioni amministrative;
- il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice, salvo casi esplicitamente previsti.
Art. 13 – Consiglio Scientifico
- Il Consiglio Scientifico è nominato dall’Assemblea del Consorzio.
- Esprime pareri e proposte sulle linee della politica scientifica e culturale del Consorzio.
- Può fornire pareri sui punti di cui all’articolo 4 del presente Statuto.
- Svolge ogni altro compito affidatogli dagli altri organi del Consorzio.
- Il Consiglio Scientifico è composto da almeno dieci esperti della cooperazione accademica internazionale, proposti dalle Università non rappresentate nel Consiglio Direttivo, oltre al Presidente.
- Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea, il Consiglio Scientifico elegge tra i suoi componenti un Coordinatore che ne convoca e presiede le sedute.
Art. 14 – Il Direttore
- Il Direttore è nominato dall’Assemblea fra personalità del mondo accademico e culturale esperte di rapporti internazionali con i paesi dell’America latina. Il Direttore presiede il Consiglio Direttivo e nella prima riunione del Consiglio stesso, successiva al suo insediamento, nomina un vicedirettore scelto tra i membri del consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- Il Direttore dura in carica tre anni.
- Il Direttore:
- convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- sottopone al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati da apposite relazioni illustrative;
- sovrintende ai servizi amministrativi e contabili e all’ordinaria e straordinaria amministrazione, assumendo per conto del Consorzio tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti ed accordi, anche bancari, in esecuzione delle delibere degli organi collegiali;
- esercita tutte le altre funzioni che gli sono conferite dal Consiglio Direttivo o da norme di legge;
- adotta in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successive;
- dirige e sovraintende alle attività del Centro Universitario in Argentina.
Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti
- La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dall’Assemblea. Il Collegio dura in carica tre anni.
- Il Collegio:
- provvede al riscontro degli atti di gestione ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
- I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Validità delle deliberazioni
- Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo è richiesta la partecipazione di almeno la metà dei rispettivi componenti. Le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata.
Art. 17 – Esercizio finanziario
- L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo, contenente tra l’altro il programma delle attività. Entro il 30 aprile approva il conto consuntivo, contenente tra l’altro la relazione sulle attività svolte nell’esercizio immediatamente scaduto.
- Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati alle Università consorziate ed al MUR nei quindici giorni successivi alle rispettive date di deliberazione.
Art. 18 – Scioglimento del Consorzio
- Il Consorzio può essere sciolto con delibera presa con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l’Assemblea. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione, sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.
Art. 19 – Regolamenti di esecuzione
- Il Consiglio Direttivo può adottare i regolamenti di esecuzione del presente statuto tra cui:
- il regolamento di amministrazione e contabilità;
- il regolamento di funzionamento degli organi;
- il regolamento per la disciplina della gestione del personale tecnico e amministrativo del Consorzio e del Centro, ivi compreso quello messo a disposizione delle Università consorziate per il perseguimento dei fini istituzionali.
- I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dall’Assemblea e inviati, per conoscenza, alle Università consorziate ed al MUR.
Art. 20 – Normativa
- Per quanto altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
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